Commissione Tributaria Provinciale di Lecce: annullata cartella da quasi 1 milione e 400mila euro nei confronti di Fernando Cartenì patron del “Premio Barocco”.
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce: annullata cartella da quasi 1 milione e 400mila euro nei confronti di Fernando Cartenì patron del “Premio Barocco”.
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce: annullata cartella da quasi 1 milione e 400mila euro nei confronti di Fernando Cartenì patron del “Premio Barocco”. La cartella andava notificata anche al contribuente e non solo al curatore
Non è la prima volta e sicuramente non sarà l’ultima che gli agenti per la riscossione, nel caso di specie Agenzia delle Entrate – Riscossione, già Equitalia, non uniformandosi a principi consolidati dalla Corte di Cassazione prosegue in attività di recupero di crediti fiscali. La conseguenza è che il contribuente si deve rivolgere alla Giustizia Tributaria per veder riconosciute le proprie ragioni così come accaduto con la favorevole ed interessante sentenza della CTP di Lecce - Sez. 3 -, depositata in data odierna, che, in accoglimento dell’eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha annullato la cartella esattoriale di euro 1.389.857,72, relativa all'IVA 2006, perché notificata soltanto al curatore fallimentare e non anche al Sig. Fernando Cartenì, famoso patron del Premio Barocco, difeso dal noto tributarista leccese. In sostanza, i giudici tributari di Lecce hanno ripreso quanto più volte affermato dalla Corte di Cassazione con il seguente principio:
"In tema di accertamento dei redditi in forma societaria, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5 (ora D.P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, l'accertamento tributario deve essere notificato non solo al curatore- in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento- ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell'inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell'interesse della massa dei creditori (Cass. n. 9434 del 2014; Cass. n. 5671 del 2006, id.n.4235 del 2006, id. n. 2910 del 2006)". Nell'inerzia degli organi fallimentari, ravvisabile, ad esempio, nell'omesso esercizio da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo, il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto dell'art. 43 L. Fall., e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost.), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa (Cass. n. 3667 del 1997, n. 14987 del 2000, n. 6937 del 2002).
Di conseguenza, nel caso di specie, la Commissione Tributaria di Lecce, condividendo l'autorevole orientamento suddetto, ritiene che la mancata notifica al ricorrente, della cartella di pagamento di euro 1.389.857,72 (n. 05920120011393681001), rende illegittima la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, notificata nei confronti del Sig. Fernando Cartenì, alla luce dell'altrettanto consolidato orientamento della Corte di Cassazione per il quale "la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (art. 24 della Cost.)" (cfr. per tutte: Sezioni Unite con le sentenze n. 5791 del 04/03/2008 e n. 16412 del 25/07/2007). Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione di rilevante importanza non solo per l’applicazione dei principi suindicati cui dovrebbe sempre uniformarsi Agenzia delle Entrate – Riscossione e così evitare al contribuente il ricorso alla Giustizia Tributaria, ma anche per la notevole entità delle somme portate nella cartella e nelle successive intimazioni di pagamento.