Il casco del trasportato su un ciclomotore deve essere a norma La Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione apparentemente banale, ma che può riguardare tutti. Nella fattispecie, la passeggera trasportata, a bordo di un motociclo, a seguito di uno sbandamento da parte del conducente, urtava con il volto il casco del guidatore stesso, provocandosi lesioni abbastanza gravi anche ai denti al punto di dover ricorrere a protesi dentarie e trattamenti odontoiatrici. Ovviamente la trasportata si rivolgeva al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento, ma otteneva solo il 50% del danno, in quanto il casco indossato non era a norma, trattandosi del cosiddetto modello a scodella. Il Giudice, considerando che l’uso di un casco corretto avrebbe evitato il danno, ha quindi ridotto l’importo del risarcimento. Sul punto, il Tribunale chiamato a decidere in sede di appello, confermava la pronuncia. La passeggera si rivolgeva pertanto alla Cassazione. La suprema Corte, dopo un’attenta analisi delle normative vigenti in materia di utilizzo dei caschi, ha puntualizzato che “la legge 29 luglio 2010 n. 120, all’articolo 28, con decorrenza dal 12 ottobre 2010, ha reso illegittimo l’utilizzo del casco con omologazione DGM (cd a scodella) anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000”. Oltretutto nel caso di specie, anche se era trascorso un notevole lasso di tempo dal fatto, il divieto di utilizzo del cd casco a scodella (DGM) era assai precedente alla data di verificazione del sinistro. Avv. Gianni Dell’Aiuto Rubrica legale e risposte ai quesiti dei lettori