Caso Cucchi/Casamassima: ANAC esclude carattere ritorsivo o discriminatorio
– L’Appuntato Sc. Riccardo Casamassima, ascoltato come teste in uno dei procedimenti relativi al caso Cucchi, ha affermato, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, di aver “subito diversi trasferimenti e avviati procedimenti disciplinari” per le rivelazioni fatte sul caso Cucchi. Si tratta di affermazioni gravissime, peraltro rese sotto giuramento, che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri respinge con assoluta fermezza.
Sono infatti le stesse accuse portate nel corso del 2019 all’attenzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che aveva avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di sei Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri per presunte condotte ritorsive in danno dell’App. Sc. Riccardo Casamassima.
Il procedimento aveva, appunto, ad oggetto il trasferimento dell’App. Sc. Casamassima, disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nel giugno 2018 per incompatibilità ambientale dall’8° Reggimento Carabinieri “Lazio” alla Legione Allievi Carabinieri di Roma, ed il successivo impiego presso la Legione. L’ipotesi era che i provvedimenti fossero demansionanti e costituissero una ritorsione a seguito del contributo dato per la riapertura del caso CUCCHI.
L’ANAC, dopo una accurata istruttoria (nella quale i sei Ufficiali sono stati assistiti dal Prof. Avv. Astolfo Di Amato) ha riconosciuto, con delibera del 1 aprile 2020, la piena legittimità dei provvedimenti adottati nei confronti dell’App. Sc. Casamassima ed ha escluso sia qualsiasi carattere ritorsivo o discriminatorio o persecutorio e sia qualsiasi demansionamento.
L’ANAC ha dato atto, in particolare, della sussistenza di condizioni ambientali tali da rendere necessario il trasferimento e della piena rispondenza delle mansioni affidate nel nuovo ufficio al ruolo, al grado ed all’anzianità del militare.
Per quanto concerne poi il riferimento dell’App. Sc. Casamassima a una conversazione intercorsa con un superiore che gli avrebbe riferito la volontà del Comandante Generale di operare non meglio precisate ritorsioni sulla sua persona, si evidenzia che anche tale aspetto è stato oggetto di accertamento da parte dell’ANAC che, nel medesimo provvedimento di archiviazione, ha espressamente evidenziato che si tratta di una conversazione decontestualizzata alla quale possono essere attribuiti significati completamente differenti da quelli prospettati dal Casamassima e che non risulta idonea a dimostrare intenti ritorsivi nei confronti del graduato.
Per quanto riguarda le doglianze dell’App. Sc. Casamassima circa i provvedimenti disciplinari subiti, la stessa Autorità, già in fase istruttoria, aveva escluso ogni responsabilità dell’Arma precisando che si trattava di iniziative disciplinari assunte legittimamente per i comportamenti dallo stesso tenuti.
In ultimo, si rende noto che la querela presentata dall’App. Sc. Casamassima in data 18 gennaio 2019 per diffamazione e rivelazione del segreto d’ufficio nei confronti del Comandante Generale, è stata archiviata dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma in data 23 settembre 2019.