Covid-19, auspicabile la creazione di uno scudo penale per i medici fino al termine dell'emergenza sanitaria
Contributo redatto dall'Avvocato Andrea Orabona, name partner dello Studio Legale Orabona di Milano.
"L’interventismo delle Procure rischia semplicemente di trasformarsi in uno spreco di tempo e risorse dello Stato".
In questi ultimi giorni si è registrato un inedito ingresso interventista della Procura della Repubblica nell’attività di contrasto al fenomeno del Covid-19, sino ad oggi affidato alle indagini scientifiche delle competenti Autorità ed Organismi sanitari.
In ambito giudiziario, le indagini sulle cause di alcuni decessi occorsi in Lombardia è invece traslata dall’analisi del fenomeno pandemico del Coronavirus all’iscrizione nel registro delle notizie di reato di Direttori Generali e medici di alcune R.S.A. per la presunta diffusione colpevole del Covid-19, nonché della contestazione di un’inefficace attuazione di misure organizzative idonee a prevenire il rischio di propagazione letale del fenomeno infettivo ai sensi del D. Lvo 231/2001.
L’accertamento di eventuali responsabilità dovrà tuttavia inevitabilmente scontrarsi con la i principi definiti dalla legge del reato di epidemia colposa punito dagli artt. 438, 452, C.p. - per la cui configurabilità il legislatore ha imposto la realizzazione di una condotta attiva, a forma vincolata, diretta alla diffusione di germi patogeni -.
Da qui, la difficoltà di ipotizzare in capo ai Direttori sanitari od Operatori medici una condotta di colposa propagazione dell’infezione da Covid-19 nelle forme del reato omissivo improprio disciplinato dall’art. 40, cpv, C.p., ovvero, nella specie della mancata predisposizione di determinate misure di protezione od inefficace attuazione di specifici protocolli sanitari introdotti dalla legislazione d’emergenza per la prevenzione del contagio all’interno di R.S.A., Aziende od Enti Ospedalieri.
Altrettanto arduo potrà risultare in concreto l’accertamento del diverso addebito di omicidio colposo plurimo punito dall’art. 589, comma terzo, C.p., risultando i decessi dei pazienti ospitati nelle R.S.A. eziologicamente riconducibili, in via immediata e diretta, ad un contagio infettivo da Covid-19 difficilmente governabile, dai Direttori ed Operatori sanitari preposti all’attività di cura dei degenti, sia per l’incertezza dell’efficacia impeditiva di alcune misure di protezione rispetto all’insorgenza dell’infezione sia per la mancanza di una valida terapia tale da permettere la completa guarigione della vittima dal Coronavirus.
Per l’addebito in sede penale del reato di omicidio colposo in danno di una vittima del Codivd-19 sarà dunque necessario dimostrare la violazione delle più elementari regole di prudenza o degli specifici protocolli e presidi sanitari introdotti dalla Legislazione d’Emergenza.
Ulteriori difficoltà applicative potrebbero infine derivare dalla possibilità di addebitare alle RSA o Aziende sanitarie la violazione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lvo 231/2001, a fronte della mancata inclusione, nell’alveo dei reati presupposto, dei delitti di epidemia colposa ed omicidio colposo plurimo, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni disciplinate dall’art. 25 septies D. Lvo 231/2001, tuttavia ordinariamente previste per la punibilità delle società datrici di lavoro nelle differenti ipotesi di decessi derivanti da infortuni occorsi in violazione del T.U. in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sotto quest’ultimo profilo, la contestazione dell’illecito amministrativo in commento potrebbe astrattamente condurre all’irrogazione di poderose sanzioni, vuoi pecuniarie vuoi interdittive, per l’omessa od inefficace attuazione di adeguate misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo la diffusività dei germi patogeni del Covid-19.
Così stando le cose, un valido viatico d’uscita insisterebbe nell’auspicabile estensione, dello scudo penale già introdotto in deroga alla Legge Gelli dall’art. 590 sexies C.p., con ampliamento dell’esclusione della punibilità per il reato di omicidio colposo nei confronti dei medici coinvolti dai decessi da Coronavirus - fino al termine dell’emergenza sanitaria in atto e fatte salve le condotte dei sanitari connotate da dolo o colpa grave nell’esecuzione delle prestazioni dovute.