Decreto "Cura Italia": lo studio DLA Piper lancia proposte di modifica alle norme fiscali

Decreto "Cura Italia": lo studio DLA Piper lancia proposte di modifica alle norme fiscali

Il Dipartimento Tax di DLA Piper - tra i principali studi legali internazionali presenti in Italia - lancia alcune proposte di modifica alle norme fiscali contenute nel decreto Cura Italia. In un webinar che si è svolto lo scorso 20 marzo, che ha registrato la partecipazione di oltre 130 aziende, lo studio legale ha raccolto le osservazioni delle imprese e sollevato una serie di questioni volte ad affinare e potenziare con altri strumenti le misure tributarie recate dal D.L. n. 18/2020, con l’auspicio di uscire quanto prima dalla legislazione emergenziale e di adottare misure strutturali economiche e fiscali che tutelino in ogni modo il tessuto imprenditoriale italiano e favoriscano gli investimenti. 

Con riguardo ai contenuti del decreto, questi i commenti e le proposte di intervento evidenziate dai professionisti di DLA Piper.

  • Commento generale e proposte di modifica

Andrea Di Dio: “In termini generali, lo strumento del decreto-legge costituisce, per natura, un esercizio del potere legislativo di natura emergenziale che, nel caso specifico, introduce norme che non hanno carattere strutturale ma sono finalizzate a gestire la straordinaria situazione epidemiologica. Oltre a taluni affinamenti che auspicabilmente verranno introdotti in sede di conversione, potrebbero essere vagliate ulteriori misure certamente idonee a consentire alle imprese ed ai professionisti di fronteggiare le conseguenze negative dell’attuale situazione: si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a norme finalizzate a consentire ad ampliare la compensazione orizzontale di crediti e debiti, anche in deroga agli attuali limiti, piuttosto che all’introduzione di misure straordinarie che consentano una super deducibilità del costo del lavoro (al pari dell’istituto del super ammortamento, già introdotto nel panorama normativo) anche prendendo a base la media del costo sostenuto nell’ultimo triennio”.

  • Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

Carlotta Benigni: “Le imprese con perdite fiscali pregresse e eccedenze ACE possono convertire in credito di imposta le relative differite attive (anche non iscritte in bilancio) per un importo pari al 20% dei crediti a terzi scaduti da più di 90 giorni, con un massimo di 20 miliardi di euro di crediti ceduti. In questo modo si può ridurre il fabbisogno di liquidità delle aziende che devono effettuare i versamenti tributari. A tale riguardo, sarebbe in ogni caso opportuno ampliare la sospensione dei versamenti, ad oggi prevista per i contribuenti con ricavi sotto i 2 milioni di euro, a tutti i contribuenti.” 

  • Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)

Antonio Longo: “Il decreto introduce una norma speciale per incentivare la generosità delle tante persone e imprese che stanno facendo donazioni a favore dello Stato e di determinati enti pubblici (tra cui la Protezione Civile) per fronteggiare l’emergenza. La struttura degli incentivi fiscali è lineare, restano da chiarire gli oneri documentali per le donazioni in natura, che andrebbero ridotti al minimo, e il regime IVA delle cessioni gratuite di beni per non penalizzare le imprese. Per le donazioni delle persone fisiche andrebbe innalzato il limite di 30 mila euro, graduandolo in base all’importo della donazione. Da valutare poi caso per caso la possibilità di fruire delle agevolazioni già esistenti per le elargizioni a favore di enti che operano nel settore della sanità e della ricerca”.

  • Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Alessandro Martinelli: “‘Bene il credito di imposta per alleggerire il costo della locazione di botteghe e negozi colpiti da sospensione. Ci si augura, tuttavia, che in sede di conversione del decreto venga estesa la platea dei soggetti interessati anche a palestre, cinema e teatri e a negozi facenti parte di centri commerciali accatastati in D/8. L’esclusione sembra infatti discriminatoria”.

  • Sospensione dei termini per le attività di accertamento, riscossione e per il contenzioso tributario (artt. 67 – 68 – 83)

Aurelia Casali: “Con la Circolare n. 20/E del 20 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune delle perplessità insite nel DL 18/2020, in particolare: 

  1. ha precisato che la sospensione dei termini - dal 9 marzo al 15 aprile 2020 - prevista dall’art. 83, opera al pari della sospensione feriale (quindi, a titolo esemplificativo, per un atto impositivo notificato il 10 febbraio 2020, i termini di impugnazione scadono il 18 maggio 2020), operando essa anche in ipotesi di presentazione di istanza di accertamento con adesione; ù
  2. ha specificato che i termini di versamento di un atto impositivo esecutivo ricevuto sono i medesimi di quelli previsti dall’art. 83 per la sua eventuale impugnazione.

La sospensione dei “termini di versamento” - dall’8 marzo al 31 maggio - contemplata dall’art. 68 per gli accertamenti cosiddetti esecutivi deve intendersi riferita soltanto ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati all’Agente della riscossione per i quali egli si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato. In sede di conversione ci si attende trovino chiarimento le ulteriori perplessità ravvisate nel dettato normativo del DL 18/2020, prima su tutte l’attuale asimmetrica sospensione temporale riconosciuta al contribuente dall’art. 83 rispetto a quella riconosciuta all’Amministrazione finanziaria dall’art. 67”.

DLA Piper continuerà ad approfondire la situazione in corso e a proporre idee per il futuro anche in occasione dell’annuale Tax Day dello studio, giunto quest’anno alla 5° edizione. Durante l’evento, che si svolgerà il 6 aprile 2020, i professionisti dello studio si confronteranno con le istituzioni e con tax manager di gruppi internazionali anche in relazione alle modifiche che saranno apportate al decreto Cura Italia.