Prevale Ordinanza Regionale o il Decreto del Presidente del Consiglio? in Anteprima il nuovo articolo 3 del prossimo decreto.
In questi momenti di confusione molte le domande che arrivano in redazione e per capire la prevalenza delle fonti del diritto nel Caso dell'ordinanza della Regione Lombardia e il Decreto del Presidente del Cosniglio dei Ministri del 22 Marzo 2020.
Anche il Governatore Attilio Fontana ha espressamento rivolto un quesito al Ministero dell'Interno per comprendere se i provvedimenti Lombardi, più restirittivi di quelli posti nel decreto sopra citato, fossero da sommarsi a quelli Nazionali, intendendo che in casi di Emergenza sanitaria acclarati le prescrizioni più restrittive fossero da considerarsi valide in quanto tutelanti l'interesse della salute pubblica del territorio.
Ha dichiarato Fontana: «Nonostante i nostri giuristi ci dicano che prevale la nostra ordinanza, in una situazione come questa non deve crearsi alcun tipo di conflitto».
«Ma i nostri cittadini hanno bisogno di avere certezze, bisogna evitare ogni tipo di confusione», motivando la richiesta al mInistero dell'Interno: «Chiedo se si debba applicare l’ordinanza della Regione o il Dpcm. C’è un conflitto: perché quella della Regione prevede limitazioni maggiori»
Esimi Giuristi valutando che la Decretazione del Presdiente del Consiglio dei Ministri ha come premessa il rispetto delle prescrizioni degli accordi internazionali con l'Organizzazione Mondaile della Sanità, e che quindi riguardando il diritto internazionale c'è una esclusiva competenza dello Stato Centrale, danno prevalenza alla Decretazione Nazionale.
Sembra però una discussione che avrà vita breve in quanto il Cosniglio dei Ministri sta lavorando ad un nuovo decreto che, in anteprima, potrebbe riportare questo articolo che mette ordine fra le diverse norme oggi presenti sul territorio:
ART. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le regioni, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. Qualora tali misure si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a oltre la metà della popolazione residente nella regione, la loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto. Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dal decreto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto dal precedente periodo sono inefficaci. 2. Il Sindaco, negli stessi casi di cui al comma 1, può introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con propria ordinanza, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. L’ordinanza, efficace per sette giorni, entro ventiquattro ore dalla sua adozione è comunicata alla Regione che, negli stessi sette giorni, può confermarne l’efficacia per trenta giorni, rinnovabili nei casi e con i limiti di cui all’articolo 1, comma 1. Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dalla regione secondo quanto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto dal precedente periodo sono inefficaci. Alle misure assunte da più comuni e confermate dalla Regione che abbiano effetto su oltre la metà del territorio di quest’ultima, ovvero su oltre la metà della popolazione residente nella regione stessa, si applica altresì quanto previsto dal comma 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, per le situazioni sopravvenute, dopo l’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 1, non possono essere adottate, e ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.