APE Sociale 2020, requisiti necessari e informazioni per fare domanda di Anticipo pensionistico
Per le persone con almeno 63 anni è possibile chiedere l’APE Sociale 2020. Questo anticipo pensionistico, introdotto in modo sperimentale, è stata prorogato e sarà possibile presentare la domanda APE Sociale fino al 31 dicembre 2020.
L’APE (Anticipo pensionistico) Sociale è un anticipo della pensione a carico dello Stato italiano, che viene erogata dall’Inps a favore di specifiche categorie di persone, che permette loro di andare in pensione a 63 anni.
Si tratta di un prestito che serve a sostenere economicamente questi soggetti fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, oppure al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente ai sensi dell’articolo 24, comma 6 della cosiddetta Legge Monti – Fornero (decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011).
La misura è stata introdotta, in via sperimentale, dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. L’articolo 1, comma 473 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge Bilancio 2020) ha incrementato l’autorizzazione di spesa per la sperimentazione del beneficio, prorogando la sua validità di un anno e fissandone il nuovo termine al 31 dicembre 2020.
Puoi richiedere l’APE Sociale se possiedi le seguenti caratteristiche:
– hai compiuto almeno 63 anni;
– sei iscritto all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996;
– non hai raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia e non hai conseguito la pensione anticipata o altri trattamenti;
– ti trovi in una delle seguenti condizioni:
a. sei disoccupato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a patto che nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto tu abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, hai concluso integralmente, da almeno 3 mesi, la prestazione per la disoccupazione che ti spettava e hai un’anzianità contributiva di almeno 30 anni (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, se sei donna);
b. assisti da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e hai almeno 30 anni di anzianità contributiva (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, se sei donna);
c. hai una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, e hai minimo 30 anni di anzianità contributiva (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, se sei donna);
d. sei un lavoratore dipendente con almeno 36 anni di anzianità contributiva (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, se sei donna) e da almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, svolgi una delle seguenti attività c.d. gravose:
Operaio dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, oppure dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; Conduttore di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, oppure di convogli ferroviari e personale viaggiante, oppure di mezzi pesanti e camion; Conciatore di pelli e di pellicce; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetto all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnante della scuola dell’infanzia e Educatore degli asili nido; Facchino, Addetto allo spostamento merci e lavori assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatore ecologico o Raccoglitore e Separatore di rifiuti; Pescatore della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendente o socio di cooperative; Lavoratore del settore siderurgico di prima e seconda fusione e Lavoratore del vetro addetto a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011; Marittimo imbarcato a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
L’anticipo pensionistico APE ha un importo mensile che non può superare 1.500 euro. L’agevolazione, infatti, è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, se questa è inferiore a 1.500 euro al mese, o è pari a 1.500 euro se è pari o maggiore di questa cifra.