Quello dei parcheggi nel condomino è problema che sarà sempre dibattuto, ma le risposte difficilmente potranno essere univoche e certe, in quanto la casistica è apparentemente infinita e sempre diversa, dipendendo anche dai singoli regolamenti condominiali. In un caso in cui si discuteva sull’occupazione mediante cancelli da parte di alcuni condomini, che erano stati convenuti da altri che ritenevano i primi “colpevoli” di avere occupato spazi comuni impedendo le manovre dei veicoli e possibilità di parcheggio, la Cassazione ha peraltro precisato e ribadito un aspetto importante sul concetto stesso di condominio. Riprendendo infatti la precedente giurisprudenza, la Corte ha ribadito che oltre al condominio verticale, cioè quello classico con porzioni di piano una sull’altra, è possibile parlare anche di condominio orizzontale, come nel caso di villette a schiera o di immobili adiacenti proprio su un piano orizzontale, comunque dotati delle strutture e degli impianti essenziali che ai sensi dell’art. 1177 Codice Civile sono oggetto di proprietà comune quali, tra le altre, le aree destinate a parcheggio. Si reputa opportuno riportare il testo integrale dell’articolo. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. Avv. Gianni Dell’Aiuto Rubrica legale (risposte ai lettori)