Esistono più sentenze che trattano il problema decisamente sensibile dell’ascolto dei figli nei giudizi di separazione tra coniugi. L’articolo 315 bis del Codice Civile, prevede infatti l’obbligo dell’ascolto del minore ultradodicenne, o comunque capace di discernimento, come regola generale. Si tratta di un principio ribadito a livello di convenzioni internazionali che riconoscono la dignità del minore quale vera e propria parte del giudizio, specialmente laddove si tratti di affidamento. Il problema si pone inoltre quando si tratti di minore dei dodici anni ma, come dice il codice, capace di discernimento, cioè in grado di poter dire la sua senza condizionamenti. La mancata audizione del minore è un adempimento che potrebbe inficiare la pronuncia del Tribunale e, sul punto numerose sentenze stabiliscono come la scelta di un giudice di non ascoltarlo debba essere puntualmente motivata e trovare ampie giustificazioni. Laddove poi si tratti di minori che si avvicinano alla soglia dei dodici anni, la scelta del giudice di non ascoltarli impone che la motivazione sia ancora più stringente e dimostri, ad esempio, che l’ascolto sarebbe stato contrario all’interesse del minore ovvero che fosse dimostrata una incapacità a discernere. Da notare ancora che nella formulazione dell’art. 315 bis comma 3 c.c. il legislatore ha utilizzato per la prima volta – e non a caso – il termine “ascolto” del minore, piuttosto che “audizione”. Avv. Gianni Dell’Aiuto Rubrica legale (risposte ai lettori)