Malpensa, accordo sindacale per crisi trasporto aereo
Firmato il 19 febbraio
VERBALE DI ACCORDO QUADRO
Addì 19/02/2021 in Linate e in videoconferenza
t r a
SEA Spa (di seguito, “SEA”)
e
le Segreterie Generali, Regionali, Territoriali di
FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL T.A. (di seguito, le “OO.SS.”)
la RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (di seguito, la “RSU” e, congiuntamente con le OO.SS., “OO.SS/RSU”)
PREMESSO CHE
- In data 22 luglio 2016, SEA, OO.SS/RSU hanno stipulato un “Verbale di Accordo Quadro di Progetto” che stabiliva alcuni interventi di efficientamento finalizzati al recupero di produttività da parte di SEA, anche al fine di allinearsi alle performance degli operatori comparabili. Tale Verbale di Accordo ha definito una serie di interventi, tempo per tempo realizzati mediante specifici accordi attuativi; tra gli interventi, è stata prevista una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex L. 223/91 per un massimo di 235 lavoratori, rivolta a personale in possesso dei requisiti di legge per il trattamento pensionistico entro il 31/08/2023, attribuendo a SEA la facoltà di recesso entro il 31/01/2023. Tale procedura è stata finalizzata mediante Verbale di Accordo del 15/1/2018.
- In data 13 marzo 2020, al manifestarsi delle prime evidenze relative alla diffusione dell’epidemia Covid-19 e delle relative conseguenze sul comparto aeroportuale, SEA e le OO.SS/RSU hanno sottoscritto un Verbale di Accordo per l’attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale, dovuta a evento improvviso ed imprevisto, ex art. 2, comma 3, del DM 94033/2016, per il periodo dal 16/3/2020 al 15/3/2021 (ultimo giorno); i mesi successivi hanno fatto registrare una persistente e profonda crisi di tutto il settore del trasporto aereo e, in particolare per quanto concerne SEA, hanno portato ad una drastica riduzione dei volumi operativi (-73% nel 2020, -85% a gennaio e febbraio 2021).
- La crisi conseguente all’epidemia Covid-19 ha assunto connotati di profondità e persistenza tali da richiedere l’elaborazione da parte di SEA di un nuovo scenario, specificamente predisposto per affrontare il nuovo contesto di business, secondo direttrici di sostenibilità economico-finanziaria, ambientale e di creazione di valore per gli stakeholders aziendali.
- SEA ha illustrato alle OO.SS/RSU lo scenario 2021-25 più attendibile, secondo le informazioni al momento disponibili e, in particolare:
- gli elementi di business di riferimento, connotati da una elevata incertezza e variabilità conseguenti all’epidemia Covid-19, la cui crisi è foriera di cambiamenti strutturali e di un ridimensionamento del mercato, che porta con sé un ridimensionamento delle aziende;
- l’evoluzione dei principali indicatori di business di SEA nello scenario delineato, che possono essere sintetizzati come segue:
- rilevante perdita di volumi di traffico nei primi anni di Piano, con un tendenziale ritorno a livelli pre-covid a partire dal 2024, con volumi che vedono una crescita della quota low cost e ultra low cost rispetto al periodo ante-covid;
- una strutturale riduzione dei ricavi unitari aviation;
- la necessità di massimizzare le potenzialità dei ricavi unitari non aviation, in uno scenario di conferma degli investimenti in sviluppo commerciale;
- la persistente centralità di Malpensa nel cargo europeo in termini di volumi gestiti;
- in conseguenza della critica dinamica di passeggeri e ricavi di cui sopra:
- forti tensioni sui risultati di esercizio nei primi anni di scenario, con un tendenziale ritorno ai livelli ante - covid solo a partire dal 2024;
- necessità di focalizzazione sugli investimenti prioritari per la safety e la security aeroportuale e per la qualità del servizio, sospendendo gli interventi non indispensabili;
- necessità di significativa riduzione dei costi operativi esterni;
- necessità di ridimensionamento dell’organico, in risposta alla trasformazione richiesta dal mercato, al fine di assicurare un assetto produttivo più flessibile, agile e coerente con il nuovo scenario.
- SEA intende implementare le azioni necessarie a conseguire - tra gli altri - gli obiettivi di razionalizzazione costi previsti dallo scenario di cui sopra, confermando la propria disponibilità a intraprendere un percorso di relazioni industriali di lungo periodo, che fissi da subito nella cornice di un Accordo Quadro 2021-2025 giuridicamente vincolante per le Parti contraenti, obiettivi, tempistica, principi ispiratori e strumenti, lasciando a successive intese tecniche di dettaglio la concreta fase di esecuzione degli accordi intervenuti.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE
- Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo Quadro, le Parti si pongono l’obiettivo di gestire le ricadute occupazionali conseguenti al perdurare degli effetti della crisi, individuate in n. 550 FTE nell’orizzonte temporale 2021-2025, agendo su tre linee guida di intervento, tutte ispirate ai principi della salvaguardia occupazionale e della mitigazione degli impatti sociali conseguenti.
1.1) AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il ricorso ad ammortizzatori sociali è previsto per i seguenti ambiti e periodi:
- personale turnista (un periodo): 16/3/2021 – 24/4/22;
- personale amministrativo (due periodi): 16/3/21-24/4/22; 2/5/22-30/4/23.
Mediante appositi Verbali di Accordo, formalizzati all’esito dell’attivazione delle specifiche procedure di legge, le Parti si impegnano ad individuare tempestivamente, nell’ambito dell’ordinamento giuridico in materia di ammortizzatori sociali tempo per tempo vigenti, gli strumenti più idonei a gestire la necessaria riduzione dell’orario di lavoro.
A questi fini le Parti condividono:
- di privilegiare ammortizzatori sociali che consentano, ove disponibile, l’accesso alle prestazioni del “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”;
- l’impegno ad individuare una soluzione che consenta, per le fattispecie di ammortizzatori sociali sottoposte ex lege alla misura del pagamento diretto, la messa a disposizione da parte di SEA di un importo sostitutivo dell’ammortizzatore sociale, a titolo di prestito ex art. 51, comma 4, lett. B), DPR 917/1986. Questo specifico intervento deve avere natura transitoria, in attesa della materiale erogazione del trattamento da parte dell’Inps e deve espressamente prevedere le modalità per l’integrale restituzione;
- in considerazione della previsione di cui all’all’art. 1, comma 714, della Legge 178/2020 (“Legge finanziaria per il 2021”), di attivare a far data dal 16/3/2021, lo strumento della Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), secondo le disponibilità di legge, dando corso con immediatezza agli adempimenti di legge;
- di fare ricorso, relativamente al periodo 2/5/22-30/4/23 e con riferimento al personale amministrativo, all’istituto del contratto di solidarietà ex art. 21, c.1 Dlgs 81/2015.
1.2) PIANO PENSIONAMENTI
L’accesso al trattamento pensionistico, sia anticipato, sia di vecchiaia, all’atto del conseguimento della prima finestra pensionistica, rappresenta uno strumento gestionale cui le Parti hanno fatto tradizionalmente ricorso soprattutto come misura prioritaria idonea a mitigare gli effetti sociali della crisi.
Con questo rinnovato obiettivo le Parti ne confermano l’adozione sino al 31/12/2025, secondo lo schema temporale e le modalità di seguito indicate:
- sino al 31/3/2022 (data ultima di risoluzione dei rapporti di lavoro, con efficacia dall’1/4/2022), prosecuzione del piano di pensionamento di cui al Verbale di Accordo 15/1/2018. Il piano interessa n. 76 FTE, che concorrono alla gestione dell’esubero di cui al punto 1) della presenta intesa, riducendolo da n. 550 FTE a 474 FTE;
- dal 30/4/2022 (prima data di risoluzione dei rapporti di lavoro, con efficacia dall’1/5/2022) e sino al 31/12/2025 (data ultima di risoluzione dei rapporti di lavoro, con efficacia dall’1/1/2026), varo di un nuovo piano di pensionamento, sostitutivo di quello di cui al Verbale di Accordo 15/1/2018, nell’ambito di una procedura ex lege 223/1991, che preveda:
- la cessazione anticipata, a far data dall’ 1/4/2022, degli effetti di cui al Verbale di Accordo 15/1/2018;
- la sottoscrizione di un Verbale di Accordo ex. art. 4, comma 5, L. 223/91, che individui in deroga ai criteri di scelta di legge, quali specifici criteri di scelta dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso dal rapporto di lavoro, ex art. 5, comma 1 della medesima legge, il conseguimento entro il 31/8/2028 della prima finestra pensionistica utile alla maturazione del diritto ai trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia. Per “finestra pensionistica” si intende qui e nel prosieguo la data di insorgenza del diritto a percepire la prima mensilità di trattamento pensionistico. L’indennità di mancato preavviso e l’indennità denominata Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), concorreranno, senza soluzione di continuità, al raggiungimento della finestra pensionistica. Conseguentemente, la risoluzione del rapporto di lavoro precederà la data di apertura della finestra pensionistica in misura corrispondente al preavviso contrattuale ed, in tutto o in parte, alla durata della NASpI strettamente necessaria, con espressa esclusione di qualsivoglia requisito volontaristico/di consensualità da parte dei lavoratori.
La procedura ex l. 223/1991 sarà attivata nel corso del mese di marzo 2022 e dovrà essere perfezionata mediante un Verbale di Accordo che attribuisca a SEA la facoltà di recesso dal 30/4/2022 (prima data di risoluzione dei rapporti di lavoro, con efficacia dall’1/5/2022) e sino al 31/12/2025 (data ultima di risoluzione dei rapporti di lavoro, con efficacia dall’1/1/2026), nel rispetto anche della normativa in materia di contratto di solidarietà.
Ai lavoratori che abbiano manifestato acquiescenza alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante formalizzazione ex artt. 410/411 cpc di idoneo atto di irrevocabile rinuncia ad impugnare in qualsivoglia sede il provvedimento di recesso ed a proporre in qualsivoglia sede qualsiasi domanda, azione o pretesa connessa, vicaria o anche solo occasionata dall’esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro, SEA riconoscerà all’espresso titolo di incentivazione all’esodo un importo, determinato secondo quanto previsto nell’allegato del presente Verbale di Accordo.
L’importo a titolo di incentivo all’esodo sarà determinato nella misura di cui al Verbale di Accordo 15/1/2018, limitatamente ai lavoratori già in possesso dei requisiti pensionistici di cui al citato Verbale di Accordo, che in assenza di una determinazione volta a farne cessare anticipatamente gli effetti, sarebbero stati interessati da un provvedimento di risoluzione del rapporto, in quanto rispondenti al criterio di scelta identificato da quell’intesa e rientranti nel limite quantitativo di riduzione di personale ivi precisato (235 unità fisiche).
In caso di incapienza del limite quantitativo che precede, sarà assegnata priorità ai lavoratori con data di pensionamento più prossima e, in subordine, ai lavoratori con maggiore anzianità aziendale.
Al fine di dare applicazione a quanto precede, è fatto espresso obbligo a tutto il personale con data di nascita anteriore al 1/1/1969 di sottoporre a SEA, entro il 30/06/2021, idonea documentazione dell’INPS (estratto contributivo Inps o mod. EcoCert) attestante la data prevista di apertura della prima finestra pensionistica. I lavoratori potranno a tal fine farsi assistere dai patronati a cui conferiranno mandato. Resta inteso che tale prescrizione a carico dei lavoratori non limiterà in alcun modo la facoltà di SEA di intimare la risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base di informazioni disponibili. Resta inoltre inteso che le OO.SS/RSU si impegnano a farsi parte attiva in questo processo di verifica.
1.3) PIANO DI INCENTIVAZIONE SU BASE VOLONTARIA
Le Parti si impegnano a prevedere, nell’ambito del Verbale di Accordo di cui alla procedura ex lege 223/1991 attivata ai sensi del paragrafo che precede, un piano di esodo incentivato su base volontaria riservato al personale non in possesso dei requisiti pensionistici ai sensi del punto che precede, all’esito di uno specifico provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro. Tale piano, che prevederà la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro a partire dal 30 giugno 2022 (con efficacia da 1/7/22) ed entro e non oltre il 31 dicembre 2022 (con efficacia dall’1/1/23), previa valutazione aziendale e presentazione, a richiesta, di estratto contributivo Inps, sarà rivolto ad un numero massimo di lavoratori scaturente dalla seguente formula:
FTE ESUBERO COMPLESSIVO |
550 |
MENO |
FTE PENSIONANDI ALL 1/4/22 (V.A. 15/1/2018) |
76 |
MENO |
FTE PENSIONANDI NUOVA PROCEDURA 1/5/22 A 1/1/26* |
X |
UGUALE |
FTE SLOT DISPONIBILI PIANO INCENTIVAZIONE 1/7/22 - 1/01/23** |
Y |
|
* NUMERO DISPONIBILE IN ESITO ALLA CAMPAGNA ECOCERT **MAX 150 FTE |
Il piano di esodo incentivato su base volontaria riserverà il 70% dei posti disponibili al personale amministrativo.
Ai lavoratori che manifesteranno acquiescenza alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante formalizzazione ex artt. 410/411 cpc di idoneo atto di irrevocabile rinuncia ad impugnare in qualsivoglia sede il provvedimento di recesso ed a proporre in qualsivoglia sede qualsiasi domanda, azione o pretesa connessa, vicaria o anche solo occasionata dall’esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro, SEA riconoscerà, all’espresso titolo di incentivazione all’esodo, un importo aggiuntivo alle attribuzioni patrimoniali dovute ai sensi di legge o di contratto, che sarà definito nell’ambito del Verbale di Accordo ex L. 223/1991 di cui al primo alinea del presente paragrafo.
- PIANO DI TURN OVER
In stretta connessione con lo scenario delineato in premessa, con il conseguente esubero indicato al paragrafo 1) della presente intesa e con gli esiti applicativi risultanti dall’adozione delle leve di cui ai paragrafi 1.2) e 1.3) che precedono, SEA conferma la volontà di perseguire un processo di rinnovamento del mix generazionale nell'arco temporale interessato, secondo un rapporto di sostituzione pari ad 1/5.
Con riferimento all’utilizzo di tipologie contrattuali flessibili (es: lavoro in somministrazione), legate a fenomeni di punte di più intensa attività/stagionalità, sarà dato corso ad uno specifico approfondimento con OO.SS/RSU, finalizzato ad identificare possibili percorsi condivisi di stabilizzazione, in presenza di fabbisogni strutturali.
3) PROGETTO WELFARE
Le Parti riconoscono la necessità di avviare un confronto finalizzato a dare nuovo impulso al sistema integrato del welfare SEA, rinsaldando i pilastri della bilateralità e inclusività che lo hanno caratterizzato fin dalle origini.
La sempre maggiore connotazione dell’aeroporto come “comunità” aeroportuale, con esigenze trasversali che vanno oltre il perimetro della singola azienda, suggerisce anche di indagare la percorribilità di esperienze condivise da una pluralità di aziende.
A distanza di quasi un decennio, l’esperienza dell’associazione NOISEA necessita di un approfondimento non più differibile, con l’obiettivo di valutare interventi, anche a livello statutario, idonei a intercettare nuovi bisogni, nuove collettività (es: pensionati), nuove modalità di adesione e contribuzione da parte dei soci. Sotto questo specifico profilo, SEA conferma l’impegno a destinare ad un progetto di welfare condiviso con le OO.SS., all’esito di specifica procedura competitiva nella titolarità e gestione di SEA, le risorse finanziarie derivanti dalla fruizione da parte dei dipendenti delle vending machine posizionate negli spazi riservati al personale.
Nell’ambito dell’offerta di welfare bilaterale allo stato esistente, le Parti considerano la Cassa di Assistenza dei dipendenti SEA un asset di fondamentale importanza, da valorizzare ulteriormente nell’immediato e da valutare in termini di potenziali linee evolutive, avendo anche qui riguardo per esempio a nuove categorie di beneficiari (pensionati) e a possibilità di coinvolgimento di ulteriori soggetti aziendali attivi nei sedimi aeroportuali, secondo il principio per cui la partecipazione deve essere sorretta da autonoma capacità finanziaria.
Ai fini di cui sopra viene costituito un apposito gruppo di lavoro bilaterale, composto dalle parti istitutive dell’Associazione NOISEA, che dovrà entro il 30/6/2021 sottoporre una proposta di aggiornamento dei servizi della Cassa di Assistenza dei dipendenti SEA, e di revisione dello Statuto di NOISEA.
4) Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo le Parti si impegnano a perfezionare le procedure di legge, le intese tecniche previste da dette procedure, nonché ogni altro adempimento cui il Verbale di Accordo Quadro faccia rinvio, nel rigoroso rispetto della tempistica ivi indicata.
Laddove le iniziative attivate ai sensi della presente intesa al fine di gestire l’esubero di personale di cui al paragrafo 1), richiedessero il varo di iniziative di riorganizzazione dei processi lavorativi, SEA si impegna ad attivare un confronto tempestivo con OO.SS/RSU.
Ai fini di un monitoraggio dei contenuti del presente accordo e delle soluzioni circa l’organizzazione del lavoro, delle sue implementazioni tempo per tempo richieste, SEA e OO.SS/RSU daranno corso ad incontri periodici con cadenza mensile, a partire dal mese di aprile 2021.
Letto, confermato, sottoscritto.
SEA FILT – CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
UGL T.A.
RSU
ALLEGATO) – rif. Par. 1.2 V.A. 19/2/21
- Incentivo base minimo lordo per tutti i lavoratori che intercettino finestra pensionistica
Importo pari a 1 mensilità lorda calcolata, come da prassi consolidata, secondo i criteri di computo dell’indennità di mancato preavviso, riferita all’anno precedente a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.
- Incentivo aggiuntivo lordo che si somma all’incentivo minimo di cui al punto i. e che è riservato ai lavoratori che debbano necessariamente fruire di un periodo di NASpI, al fine di intercettare la finestra pensionistica
Questo incentivo viene determinato moltiplicando, per ciascun mese di fruizione della NASpI, un importo pari al 100% della mensilità lorda calcolata, come da prassi consolidata, secondo i criteri di computo dell’indennità di mancato preavviso (riferita all’anno precedente a quello di risoluzione del rapporto di lavoro), decurtato dell’importo spettante a titolo di NASpi e, ove disponibile, dell’importo erogato dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Per mesi di fruizione della NASpI si intende il numero di mesi intercorrenti tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data della prima finestra pensionistica, al netto del numero di mensilità coperte da indennità sostituiva del preavviso.
Esempi date uscita e incentivo per diverse finestre pensionistiche: RAL di 3.000 €/mese e 8 mesi di preavviso:
Esempio 1 – finestra pensionistica che non richiede utilizzo di NASpI (31/12/2022):
- Data risol. rapporto lavoro = (31/12/2022 – 8 mesi preavv.) = 30/04/2022
- Incentivo lordo minimo (A) = 3.000 €
- Incentivo lordo integrazione RAL (B) = nessuno
- Incentivo lordo totale (A+B) = 3.000 €
Esempio 2 – finestra pensionistica che richiede utilizzo parziale dei mesi di NASpI (30/06/2023):
- Data risol. rapporto lavoro = (30/06/23 – 8 mesi preavv. = 31/10/22) ???? 6 m.NASpI = 30/04/22
- Incentivo lordo minimo (A) = 3.000€
Hyp A) presenza di FTA
- Incentivo lordo integrazione RAL in presenza di FTA (B)
= (3.000 € – (3.000 x 80%) x 6 mesi = 3.600€
- Incentivo lordo totale in presenza di FTA (A+B) = 6.600€
Hyp B) assenza di FTA
- Incentivo lordo integrazione RAL in assenza di FTA (C)
= (3.000 € – NASpI media=1.296 €) x 6 mesi = 10.224€
- Incentivo lordo totale in assenza di FTA (A+C) = 13.224€
Esempio 3 – finestra pensionistica che richiede utilizzo di 24 mesi di NASpI (30/06/2025):
- Data risol. rapporto di lavoro = (30/06/25 – 8 mesi preavv. = 31/10/24)???? 24 m. NASpI)=31/10/22
- Incentivo lordo minimo (A) = 3.000 €
Hyp A) presenza di FTA
- Incentivo lordo integrazione RAL in presenza di FTA (B)
= (3.000 € – (3.000 x 80%)) x 24 mesi =14.400€
- Incentivo lordo totale in presenza di FTA (A+B) = 17.400 €
Hyp B) assenza di FTA
- Incentivo lordo integrazione RAL in assenza di FTA (C)
= (3.000 euro – NASpI media= 1.017euro) x 24 mesi = 47.592€
- Incentivo lordo totale in assenza di FTA (A+C) = 50.592€