In una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è dovuta occupare del reato attribuito ad una insegnante, condannata a tre mesi di reclusione per il reato di Abuso di mezzi di correzione, dopo che originariamente era stata contestata la più grave ipotesi di maltrattamenti. Dal procedimento emergeva che l’insegnante, spesso perdeva la pazienza e, soprattutto con i bimbi più fragili l o introversi, teneva un comportamento non appropriato, umiliandoli e usando un martelletto, che sbatteva sulla cattedra; inoltre urlava e sgridava i bambini con toni alti. In un'occasione aveva dato uno schiaffo a due bambini e talvolta minacciava i disobbedienti di rinchiuderli in un armadietto. Queste condotte non professionali hanno cagionato problemi psicologici agli alunni, al punto che sono state negate le attenuanti generiche oltretutto per un’imputata noncurante dei richiami della dirigente scolastica e di una collega. Senza entrare nel merito della vicenda, non essendo inoltre ciò previsto nel giudizio di Cassazione, la Suprema Corte ha ribadito che il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità, sicché integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi. Un educatore non può quindi usare comunque mezzi non adeguati al proprio incarico, al ruolo istituzionale e che rispettino la personalità e i diritti di chi si trova di fronte, e un’importante statuizione secondo la quale simili comportamenti configurano sempre e comunque reato Avv. Gianni Dell’Aiuto