Provvedimento a favore dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio abitativo
E' stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Regionale (BURL, 13 marzo serie Ordinaria) l'Avviso
pubblico a favore dei coniugi separati o divorziati in
condizione di disagio abitativo e per la promozione di azioni di
mediazione familiare così come stabilito dal provvedimento della
Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Politiche per
la famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Silvia Piani, al
termine del 2019.
I CONTRIBUTI - "Il numero delle richieste e il bisogno che
abbiamo intercettato - ha spiegato l'assessore Piani - ci hanno
indotti a rinnovare ulteriormente il finanziamento a questa
iniziativa, cui teniamo particolarmente attraverso uno
stanziamento di 500.000 euro destinati ad incrementare la
dotazione finanziaria per il sostegno affitti da assegnare alle
ATS proporzionalmente alla popolazione residente e di 1,3
milioni di euro per promuovere interventi di mediazione
familiare, sempre assegnati alle ATS in base alla popolazione
residente".
"In particolare la misura - ha continuato Piani - è stata
implementata sotto l'aspetto del sostegno agli interventi di
mediazione familiare attivabili mediante progetti
individualizzati, su richiesta alle Ats. Lo strumento
rappresenta un processo collaborativo di risoluzione del
conflitto con il quale le coppie con figli possono essere
supportate e assistite da un soggetto terzo imparziale, utile a
trovare una soluzione accettabile per entrambi i coniugi
relativa ai problemi di riorganizzazione dopo la separazione".
I BENEFICIARI DELLA MISURA - Possono usufruire del contributo i
genitori separati o divorziati:
- con figli nati o adottati nel corso del matrimonio;
- intestatari diretti (o co-intestatari con familiari) di
contratto di locazione regolarmente registrato; o che si trovano
a vivere ospitati presso strutture di accoglienza perché in
condizione di grave marginalità sociale;
- residenti in Lombardia da cinque anni;
- che hanno un Isee in corso di validità inferiore o uguale a
30.000 euro;
- che non risultano beneficiari di contributi regionali per il
recupero della morosità incolpevole e/o non risultano
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietà di Aler o dei Comuni, salvo il caso in cui il canone è
corrisposto a prezzo di mercato e non calmierato o concordato;
- che non sono stati condannati con sentenza passata in
giudicato per reati contro la persona.
Il destinatario della misura può beneficiare di un contributo
per la durata di un anno dall'approvazione della domanda, fino
al 40% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di 2500 euro
nel caso di canone calmierato e di 3500 per l'emergenza
abitativa nel caso di canone a prezzo di mercato.
In caso di genitore in stato di grave marginalità, oltre al
contributo al canone di locazione della durata di anni due
(invece di uno), può essere riconosciuto, a seguito della
definizione di un progetto personalizzato, anche un contributo
aggiuntivo fino ad un massimo di 1000 euro all'anno.
Per quanto riguarda gli interventi di mediazione, invece, i
contributi possono arrivare ad un massimo di 300 euro a
persona/coppia.
COME PRESENTARE LA RICHIESTA - I richiedenti devono presentare
la domanda sulla piattaforma informatica Bandi Online
(www.bandi.servizirl.it). Le domande vengono poi assegnate alle
Ats in base alla residenza anagrafica del richiedente per la
verifica dei requisiti