Regione Lombardia ordinanza di oggi 30.04.20 n.537
ordinanza di Regione Lombardia, 30 aprile n. 537 da scaricare
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia,
si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure
precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal
contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro
indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale
disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque
essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni,
nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i
predetti.
1.2 Commercio al dettaglio
A) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo
la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per
nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori,
disabili o anziani;
B) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei
gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della
temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro
accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:
1. definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni
mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea
dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
2. individuazione da parte del Comune di un “Covid Manager” per
coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di
volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori
del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza
nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai
Comuni;
3. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne,
nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco
di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;
4. accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la
concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per
nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori
di anni 14, disabili o anziani;
5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con
l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee
strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro
accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato;
inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura
corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria
abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio
medico curante;
6. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di
accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro
e del divieto di assembramenti;
7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di
mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di
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vendita dei singoli operatori di mercato;
9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;
Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette
aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza
ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa
le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle
misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole
aree;
Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere.
Restano sospesi:
- le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti; ● le sagre.
D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle
merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di
riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato
che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso
separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il
rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle previsioni di cui
ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).
1.3 Altre attività economiche
A) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e
lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);
B) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di
compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il
contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella
modalità “consegna animale - toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i
mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
C) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco
delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di
monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla
visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la
permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a
prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
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ART. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data
del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente
Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n.
19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle
ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure
urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela
della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs.
152/2006.
5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
6. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine
dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA